Mobbing e stress lavoro-correlato

Il mobbing è un insieme di angherie, vessazioni, emarginazione, umiliazioni, maldicenze, abusi perpetrati da parte di superiori e/o colleghi nei confronti di un lavoratore, prolungati nel tempo e lesivi della dignità personale e professionale nonché della salute psicofisica dello stesso.

I singoli atteggiamenti molesti (o emulativi) non raggiungono necessariamente la soglia del reato né debbono essere di per sé illegittimi, ma nell’insieme producono danneggiamenti plurioffensivi anche gravi con conseguenze sul patrimonio della vittima, la sua salute, la sua esistenza.

Il termine indica i comportamenti violenti che un gruppo (sociale, familiare, animale) rivolge ad un suo elemento. Il termine mobbing è stato coniato agli inizi degli anni settanta dall’etologo Konrad Lorenz per descrivere un particolare comportamento di alcune specie animali che circondano in gruppo un proprio simile e lo assalgono rumorosamente per allontanarlo dal branco. In etologia mobbing indica anche il comportamento di gruppi di uccelli di piccola taglia nell’atto di respingere un rapace loro predatore.

Per quanto la normativa italiana fornisse da tempo specifiche previsioni e disposizioni in materia, il rischio stress lavoro-correlato, risulta ora esplicitato formalmente nell’art.28 del Dlgs. 81/2008.

L’Ordine degli Psicologi definisce una serie di orientamenti per valutare il rischio stress lavoro-correlato.

Chiarisce che parlare di stress lavoro-correlato significa considerare come un pericolo presente nel contesto di lavoro (ovvero una condizione descrivibile in cui l’individuo può subire l’eventualità di un danno) possa effettivamente procurare danni da stress di una certa entità e con una certa frequenza.
Quando questa condizione rischiosa, dovuta a differenti fattori lavorativi, si manifesta per un periodo prolungato di tempo e con una intensità elevata, tende a produrre conseguenze significative per l’individuo. Definiamo questi possibili effetti come strain o esiti da stress lavoro-correlato che possono presentarsi in forma acuta o cronica. Tali esiti non sono una malattia in senso stretto, ma possono a loro volta, ridurre l’efficienza, influenzare lo stato di salute psicofisica ed essere causa di infortuni e malattie professionali.

Vi possono essere esempi di fattori legati al compito, al contesto fisico-ambientale, a rapporti interpersonali, alle condizioni di lavoro, al contesto organizzativo.

Lo psicologo può contribuire ad una più appropriata individuazione dei rischi stress lavoro-correlati, alla loro valutazione e alla proposta di interventi mirati di prevenzione, correzione e protezione, che il datore di lavoro deve adottare, programmando i necessari passi per il miglioramento delle condizioni di lavoro in relazione ad ordini di priorità motivati.

Considerando che il fine dell’intervento psicologico concerne la promozione globale della salute personale e organizzativa, lo psicologo può concorrere al raggiungimento di questo obiettivo contribuendo al programma di promozione e gestione della salute psicofisica deciso in un ambiente di lavoro.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Bibliografia

  • BUONE PRATICHE DI INTERVENTO SULLO STRESS LAVORO-CORRELATO: Orientamenti per gli Psicologi in merito alle valutazioni e agli interventi previsti dal Dlgs. 81/2008 – Ordine degli Psicologi Emilia Romagna.