Professione psicologo, stop al counselor

Il TAR del Lazio, con sentenza n. 13020/2015, dispone che il disagio psicologico, anche fuori dai contesti clinici, rientra nelle competenze dello psicologo e che – passaggio fondamentale che di fatto riconduce anche il counseling ad attività tipica dello psicologo – la valutazione della gradazione del disagio psichico presuppone una competenza diagnostica propria dello psicologo e NON DEI COUNSELOR.

Le associazioni di counselor stanno infatti tentando di affermarsi sempre più in Italia e il fortissimo dibattito relativo al potenziale carattere di sovrapposizione alla professione di psicologi non si è mai spento.
Questo è un problema che incide direttamente sulla tutela della categoria degli psicologi, ma anche e soprattutto sulla tutela della salute dei cittadini.
Il counseling è un’attività che rientra nella professione di psicologo, i cittadini vanno garantiti rispetto al proliferare di attività che afferiscono alla sfera psicologica e rientrano di diritto nella nostra attività, perché possono attrarre persone con un bisogno di cura e non riuscire nemmeno a impostare una valutazione corretta, figuriamoci individuare un trattamento o formulare un invio appropriato.

La Legge 4/2013 nel frattempo ha inteso disciplinare le ‘professioni non organizzate in ordini o collegi’. Le ‘nuove professioni’ non possono contenere attività proprie delle professioni con Ordine. Quelle che vorranno disciplinarsi ai sensi della Legge 4/2013 non potranno avere ad oggetto attività che rientrano in quelle riservate per legge ad iscritti ad albi già esistenti, o che abbiano carattere sanitario.
Nel caso che ci riguarda, non si può inventarsi e far cadere sotto la disciplina della Legge 4/2013 una professione che si sovrappone come oggetto o attività a quella dello Psicologo.

Infine la Corte Suprema di Cassazione, con sentenza n. 16562 del 21 aprile 2016, ha confermato che il counseling psicologico può essere svolto solo da Psicologi iscritti all’Albo.
Si tratta di una pronuncia che rappresenta un ulteriore importante passo avanti nella definizione degli atti tipici della professione di Psicologo e nel contrasto all’esercizio abusivo della Professione.
Infatti, in maniera certamente significativa, la Suprema Corte di Cassazione – nel confermare le pronunce rese nei precedenti gradi di giudizio – ha affermato che l’attività di counseling psicologico, anche in relazione “all’intrinseca delicatezza e alla complessità dell’ambito di intervento”, è da ritenersi ricompresa tra quelle “riservate” ai sensi dell’art. 1 della L. n. 56/1989.

CREDO SIA OPPORTUNO SEGNALARE TUTTE QUESTE NOVITA’, PER TUTELARE SIA IL CITTADINO CHE LA PROFESSIONE DI PSICOLOGO, UN PROFESSIONISTA A TUTTI GLI EFFETTI ISCRITTO AD ALBO.
SICURAMENTE LO PSICOLOGO HA UN ITER E UNA FORMAZIONE MAGGIORI RISPETTO AL COUNSELOR, UNA FIGURA CHE SI VA AFFERMANDO SEMPRE DI PIU’, CREANDO CONFUSIONE DI MANSIONI E DI RUOLI.